Una delle domande che più spesso vengono poste soprattutto, ma non solo, dagli armatori meno esperti riguarda la documentazione che bisogna avere con se in navigazione.
Per cercare di dissipare i dubbi su questo argomento, cercheremo qui di fare chiarezza analizzando i vari tipi di imbarcazione.
I natanti a remi o a vela, quando navigano per il diporto o per la semplice attività di pesca sportiva, devono avere a bordo i documenti di riconoscimento delle persone imbarcate.
I natanti a motori, oltre ai documenti di riconoscimento delle persone a bordo, devono avere obbligatoriamente con se:
- “la dichiarazione di potenza del motore” o dei motori o il certificato d’uso o un documento sostitutivo sia per i motori fuoribordo sia per i motori entrofuoribordo. Sul documento sono indicate la potenza del motore in KW/CV e la cilindrata, per determinare l’eventuale obbligo della patente nautica;
- “la polizza d’assicurazione” obbligatoria della responsabilità civile per danni a terzi per le unità munite di motore di qualsiasi potenza, il limite dei tre cavalli fiscali è stato infatti soppresso. Il contrassegno del certificato va tenuto tra i documenti di bordo;
- “la patente nautica” in corso di validità è obbligatoria quando la navigazione si svolge ad una distanza superiore alle sei miglia dalla costa. Per l’esercizio dello sci nautico e la condotta degli acquascooter la patente, senza tener conto della potenza del motore, è sempre obbligatoria.
- Nel caso vi sia a bordo un VHF, obbligatori quando si naviga a distanza superiore alle sei miglia dalla costa, devono essere tenuti a bordo anche il “certificato limitato RTF” dell’operatore, che si consegue senza esame e non è soggetto a scadenza o a bollo, la “licenza d’esercizio RTF”, rilasciata dall’Ispettorato Regionale delle Comunicazioni, avente la giurisdizione sul luogo di residenza dell’interessato;
- Per i natanti costruiti in serie può essere tenuto a bordo il “certificato di omologazione” e la “dichiarazione di conformità”. Sul documento sono indicati la specie di navigazione cui l’unità è abilitata, la potenza massima e la massa del motore installabile a bordo, il numero di persone trasportabili;
I natanti, per navigare fino a 12 miglia dalla costa, devono avere a bordo, oltre ai documenti sopra menzionati, uno dei seguenti documenti attestanti l’idoneità, “il certificato di omologazione e dichiarazione di conformità” rilasciata dal costruttore, dai quali risulta che l’unità è abilitata alla navigazione oltre le sei miglia o senza limiti; “una specifica attestazione di idoneità” rilasciata da un organismo notificato, “l’estratto R.I.D “(registro delle imbarcazioni da diporto) rilasciato, per le unità già iscritte e successivamente cancellate dai registri, dall’ex Ufficio di iscrizione, dal quale risulta che l’unità era abilitata alla navigazione senza alcun limita;
Le imbarcazioni non natanti, oltre ai documenti di riconoscimento delle persone a bordo, devono avere:
- “La licenza di navigazione”(non va sottoposta a nessun visto periodico);
- “La dichiarazione di potenza del motore o il certificato; d’uso” (solo per le unità munite di motori fuoribordo);
- “La polizza di assicurazione”;
- “Il certificato di sicurezza in corso di validità” (R.I.N.A dopo 8 anni);
- “Licenza di esercizio RTF”;
- “Certificato limitato RTF”;
- “Copia della dichiarazione dell’assunzione di responsabilità del VHF”, per l’uso del VHF per la corrispondenza pubblica;
- “La patente nautica” in corso di validità.