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Immagine del redattoreM3 Servizi Nautici

LEASING NAUTICO


Nonostante le difficoltà legate alla crisi finanziari che ha colpito diversi settori dell’economia, i leasing rappresentano ancora un’utilissima soluzione per l’acquisto di un’imbarcazione. Analizziamo insieme questo strumento per capirne pregi e vantaggi.

Innanzitutto che cos’è un “Leasing”?

Un “Leasing” è un contratto nel quale un “Locatore”, una società di leasing, acquista la barca scelta dal cliente, concedendogliene l’uso per un periodo prestabilito durante il quale il cliente si impegna a corrispondere al locatore un canone, di solito mensili e/o trimestrale.

Al pagamento dell’ultimo canone, il cliente può decidere se riscattare la barca, pagandone la cifra residua concordata al momento della stipula del contratto (riscatto), diventandone a tutti gli effetti proprietario, oppure lasciarla alla società di leasing.

All’originario “Leasing francese”, oggi si è aggiunto anche il “Leasing Italiano”. Confrontiamoli e analizziamone le caratteristiche.

Il “Leasing francese”, a differenza di quello italiano, prevede per tutti, anche per le barche più piccole, una sola forfetizzazione del 50% dell’iva. Attualmente la TVA francese è pari al 19,6%. L’unico requisito richiesto è che la barca sia abilitata alla navigazione oltre le 6 miglia dalla costa. Oltre alla riduzione al 9,8 % dell’imposta, il leasing francese consente, se non si ha la residenza fiscale in Francia e la barca non batte bandiera francese, di non pagare la “tassa di stazionamento”, ancora presente in Francia. Ulteriore vantaggio, non di poco conto, è il risparmio delle spese notarili sia all’acquisto che al riscatto.

Il “Leasing Italiano “ si differenzia per l’applicazione a scaglioni, in base alla lunghezza della barca, dello sconto sull’iva con un minimo del 20% sulle barche fino a mt. 7,50 di lunghezza dichiarata ed un massimo del 60% su imbarcazioni da mt. 16,01 a mt. 24. Permette una certa elasticità nella gestione delle durate contrattuali in base alle esigenze del cliente. Anche un’imbarcazione natante può essere acquistata tramite leasing a condizione però che essa venga immatricolata altrimenti non godrà dello sconto previsto.

Soffermiamoci ancora un attimo sull’Leasing Italiano e sulle sue caratteristiche.

Una programmazione oculata di anticipo (non può comunque mai superare il 40 % ) e durata del contratto può sicuramente permettere, nonostante gli interessi dovuti, di pagare meno l’imbarcazione rispetto al saldo in contanti, ciò grazie allo sconto sull’iva applicato in base alla normativa.

Una delle questioni sulle quali si è dibattuto maggiormente è quella legata alla navigazione “extraterritoriale”. Come detto fin qui il leasing nautico Italiano prevede una riduzione dell’iva crescente in base alla lunghezza dell’imbarcazione stessa. Il problema è nato sul “principio di territorialità” che regola l’applicazione di queste quote, perché la legge italiana prevede che una barca che navighi sempre fuori dalle acque territoriali, cioè oltre le 12 miglia dalla costa, non sia soggetta a Iva, mentre lo è per il periodo in cui naviga all’interno delle acque territoriali.

Per risolvere questa questione, vista anche l’impossibilità a controllare costantemente l’effettivo stazionamento di una imbarcazione entro o oltre le 12 miglia, il Legislatore ha deciso di considerarlo in modo forfetario, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell’imbarcazione stessa, che devono essere tali per cui più la barca è lunga, più probabile è che navighi fuori dalle acque territoriali.

Una circolare dell’Agenzia delle entrate ha chiarito che è sufficiente una dichiarazione dell’armatore sull’uso effettivo dell’imbarcazione. Sulla base di tale dichiarazione, l’Agenzia delle entrate utilizza la percentuale di forfetizzazione dell’Iva più idonea.

Abbiamo detto in precedenza che per diventare proprietario effettivo dell’imbarcazione, un armatore deve garantire i vari canoni stabiliti nel contratto. Alla scadenza del contratto di locazione il cliente potrà decidere di riscattare la barca, pagando la cifra stabilita all’atto della stipula del contratto, oppure decidere di non riscattare l’imbarcazione che rimane di proprietà della società di leasing. Molto importante per evitare brutte sorprese è ricordare che la cifra di riscatto è soggetta all’Iva piena al momento in vigore e attualmente il 20%, poiché si tratta di un corrispettivo per una vendita e non di una locazione.

Un’altra delle opzioni possibili è quella legata al così detto “Subentro”.

Con questo termine si intende una normale cessione del contratto di locazione, fra un “cedente”, il primo utilizzatore ed un “cessionario” cioè il nuovo utilizzatore. Inutile sottolineare come, pur concedendo quest’opzione, le stesse società di leasing si riservano sempre di valutare il nuovo “cessionario”, il quale senza le dovute garanzie, potrebbe anche essere ritenuto non idoneo e quindi non accettato, oppure accettato ma rivalendosi sul ”cedente” qualora si presentassero problemi insolvenza.

Una delle domande che più spesso vengono poste è quella se sia possibile o meno accedere ad un leasing anche per l’acquisto di una imbarcazione usata.

Nel momento in cui si compra una barca usata, la prima cosa da fare è quella di capire se chi vende è un soggetto privato od un soggetto con partita Iva. Poiché un privato non può scorporare l’Iva dall’imponibile, non si può optare per un leasing, ma si può decidere di rivolgersi ad un finanziamento. Se invece il rivenditore ha la partita Iva, i vantaggi e le pratiche sono equivalenti al nuovo, sempre che chi vende possa produrre fattura con Iva esposta, cioè scorporabile dall’imponibile. Nel caso, l’iva sia stata assolta a monte (privato che vende a società) la società fattura l’usato senza iva esposta (art.36 D.P.R. 633/72) e si rientra nel caso del finanziamento (o mutuo nautico).

In conclusione il Leasing rappresenta ancora oggi un ottimo strumento per chi decide di acquistare un’imbarcazione a patto che si ci affidi a professionisti preparati che possano consigliare l’armatore nel migliore dei modi aiutandolo a gestire in maniera corretta termini quale “anticipo”, “durata” e “ entità dei canoni”.

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