E’ stato pubblicato nei mesi scorsi una prima parte esplicativa sulle caratteristiche della patente nautica dove venivano spiegati per esempio i requisiti generali e altre informazioni utili.
L’argomento, vista l’importanza, richiede però un ulteriore approfondimento al fine di eliminare qualsiasi dubbi e curiosità.
Procedura per ottenere la patente
Il Dipartimento dei Trasporti, la Navigazione e Sistemi Informativi e Statistici, con circolare n. 0017383 del 26.2.2010, ha modificato le modalità di accesso agli uffici marittimi e provinciali della motorizzazione, competenti al rilascio delle patenti nautiche.
La domanda per conseguire le patenti per il comando di navi da diporto va presentata alla Capitaneria di Porto del luogo di residenza.
Per conseguire le patenti nautiche entro le 12 miglia dalla costa, la domanda può essere presentata alle Capitanerie di Porto (Compamare), agli Uffici Circondariali Marittimi (Circomare) e agli Uffici Provinciali della Motorizzazione.
Per conseguire le patenti senza alcun limite, invece, la competenza è soltanto delle Compamare e dei Circomare.
Presentare la domanda
Le domande possono essere presente in tutte le province della regione di appartenenza.
I candidati però non sono liberi di scegliere la sede di esame a loro gradita ma sono vincolati alla rispettiva residenza o domicilio.
La domanda va compilata in duplice copia, di cui una in bollo, corredata dal certificato medico rilasciato da un medico pubblico con funzioni di medico-legale, da due foto formato tessera e dall’attestato del pagamento della tassa di ammissione agli esami.
La seconda copia della domanda, datata e protocollata, viene restituita al candidato e costituisce, con il documento di identità personale, autorizzazione provvisoria per le esercitazioni pratiche in barca. Essa ha validità di tre mesi, prorogabili per altri tre. L’esame non può essere sostenuto se non siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data della presentazione della domanda.
Entro il termine di validità dell’autorizzazione il candidato deve prenotarsi (per iscritto o anche a mezzo fax) per sostenere l’esame presso l’ufficio cui ha presentato la domanda, consegnando una marca da bollo e l’attestazione di pagamento dello stampato.
Nei 45 giorni successivi alla prenotazione l’aspirante capitano sarà chiamato a sostenere le prove di esame. Se sarà dichiarato idoneo, la patente sarà consegnata al termine delle prove stesse.
In caso di bocciatura dell’esame teorico o pratico, si potrà ripetere la prova una seconda volta senza il pagamento di tasse e tributi. Fallito anche questo esame, il candidato dovrà ripagare le imposte.
Commissioni d’esame
L’esaminatore è unico per le patenti entro le 12 miglia dalla costa; sono invece due per quelle senza alcun limite. Nel corso della prova pratica a vela, la commissione è integrata da un esperto velista (nominato dalla F.I.V. o dalla L.N.I.).
La prova pratica per l’abilitazione entro le 12 miglia è svolta con un’unità da diporto a vela con motore ausiliario (può essere anche un natante), riconosciuta idonea dalla commissione di esame. Per la patente a motore si utilizza, per la prova pratica, un’unità a motore.
Per la patente senza limiti la prova pratica va effettuata con imbarcazione abilitata alla navigazione per la quale si richiede la patente.
Per la patente per nave da diporto, qualora non si disponga di una nave, la prova pratica può essere svolta con un’imbarcazione di lunghezza non inferiore a 20 metri.
Tassa per il rilascio della patente
La tassa per il rilascio della patente per le navi e le imbarcazioni è stata soppressa. Resta però la marca da bollo per le eventuali domande da presentare agli uffici marittimi che ammonta a Euro 14,62.
Aggiornamento e convalida
Come per le patenti di guida automobilistiche, per l’aggiornamento e la convalida delle patenti nautiche è previsto l’invio a domicilio di un talloncino autoadesivo. In attesa che gli Uffici organizzano la propria struttura interna, le patenti potranno continuare ad essere rinnovate con le modalità previste dalla precedente normativa.
Durata, convalida e sostituzione delle patenti
La patente nautica ha una validità di 10 anni, dalla data del rilascio o della convalida, ridotta ad anni 5 per coloro che abbiano superato i 60 anni; il periodo può essere inferiore per coloro che siano affetti da infermità fisiche o psichiche o minorazioni anatomiche o funzionali. Se la convalida viene richiesta prima o dopo la data di scadenza, la durata successiva decorre dalla data della convalida.
Smarrimento o distruzione della patente
Lo smarrimento, sottrazione o distruzione della patente va denunciata all’autorità di Pubblica Sicurezza che rilascia attestazione della denuncia resa. Il titolare, per ottenere il rilascio del duplicato, deve presentare al competente ufficio, oltre alla domanda, in duplice copia, l’attestazione della P.S., le ricevute comprovanti il pagamento del tributo previsto e due foto formato tessera. La copia della domanda, restituita all’interessato, consente di comandare unità da diporto, nei limiti dell’abilitazione posseduta, per la durata di 30 giorni.
Il duplicato della patente ha la validità del documento sostituito.
Le patenti nautiche conseguite in un Paese estero (anche se comunitario) non possono essere convertite con quelle previste dalla legge italiana. Gli stranieri e gli italiani residenti all’estero possono comandare unità da diporto di bandiera nazionale nei limiti dell’abilitazione in possesso.
Sanzioni
Chi dimentica la patente a terra è punito con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 500,00, mentre condurre un’unità da diporto senza aver mai conseguito la patente nautica, ovvero la stessa è stata revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti, comporta una sanzione amministrativa che va da Euro 2.066,00 a Euro 8.263,00 nonché la sospensione della licenza di navigazione dell’unità, che viene annotata sul documento, per la durata di 30 giorni. La sanzione è raddoppiata nel caso di nave da diporto.