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Immagine del redattoreM3 Servizi Nautici

NORMATIVE PER LE DOTAZIONI DI SICUREZZA


Con l’avvicinarsi della stagione estiva e di conseguenza con la voglia sempre più forte di mare, può capitare di dimenticarsi di controllare che tutto in barca sia in regola, comprese le dotazioni di sicurezza che devono sempre possedere i requisiti che la legge stabilisce. Per evitare di incappare in brutte sorprese che potrebbero pregiudicare le nostre vacanze, ecco uno schema riassuntivo per controllare che le dotazioni di sicurezza corrispondano alla normativa in vigore.

“Zattere salvataggio per navigazione oltre le 12 miglia”

Le zattere di nuovo acquisto devono essere conformi al prototipo approvato dall’Amministrazione, in base al D.M. 12/08/2002, n. 219, o approvate conformi alle convenzioni internazionali Solas ’74, come emendata, o Med. Le zattere conformi al decreto del Ministro della Marina Mercantile 2.12.1977, già presenti a bordo, possono essere utilizzate solo se sottoposte alla visita speciale di cui all’art. 9, comma 5, di cui al D.M. 219 su citato. La capacità della zattera deve essere sufficiente al numero di persone a bordo.

“Zattere salvataggio per navigazione entro le 12 miglia”

In sostituzione del mezzo collettivo di salvataggio ( “atollo” ), abrogato dal 01/01/2009, le unità da diporto in navigazione da oltre 6 miglia a entro 12 miglia dalla costa devono avere a bordo zattere conformi al D.M. 12/08/2002, n. 219 ( zattere per la navigazione oltre 12 miglia ) riportanti la dicitura “ zattere aperte per la navigazione entro 12 mg dalla costa “, costruite sulla base del Decreto Dirigenziale del 02/03/2009, emanato dal Corpo Generale Capitanerie di Porto. La prima revisione deve essere effettuata dopo 36 mesi; poi dopo 24. La capacità delle zattere deve essere sufficiente al numero di persone presenti a bordo.

“Giubbotti”

Il numero di cinture di salvataggio ( “giubbotti” ) deve corrispondere alle persone presenti a bordo. Le modalità d’uso e la tipologia sono stabilite dalla circolare n.4866 del 18/03/2009 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che ha emanato indicazioni d’uso.

Ecco i passaggi significativi:

“ tutte le unità, messe in servizio nell’UE dopo il 18/03/2009, di bandiera italiana o comunque soggette al Decreto 146/2008, devono avere a bordo cinture rispondenti alla norma armonizzata EN ISO serie 12402;

per la navigazione da 300 m a entro 6 mg, tali cinture devono rispondere, come requisito minimo, alla norma EN ISO 12402-4, vale a dire devono essere di “livello prestazionale” 100 ( 100 Newton di galleggiabilità );

per la navigazione oltre 6 mg, le cinture devono rispondere alla norma EN ISO 12402-3, che definisce cinture di livello prestazionale 150. Le cinture già presenti a bordo marcate CE o di livello di galleggiabilità superiore; per la navigazione oltre le 6 mg, sono ancora valide le cinture marcate CE modelli 150 o 275. Le cinture di tipo approvato e conformi alla direttiva 96/98/CE, sull’equipaggiamento marittimo possono essere utilizzate indifferentemente sia per la navigazione da 300 m a 6 mg sia per la navigazione oltre le 6 mg.”

“Salvagente anulari e a ferro di cavallo”

I salvagente anulari e quelli a ferro di cavallo devono essere conformi al prototipo approvato dall’Amministrazione in base al D.M. 29/09/1999, n.385. I salvagente ( dotati almeno di luci di accensione automatica e di strisce riflettenti ) e le luci ad accensione automatica di tipo approvato in conformità alla Solas ’74, come emendata, marcate con data di produzione e collaudo anteriore al 02/11/1999 possono continuare a essere utilizzati a bordo fino a quando non si renda necessaria la loro sostituzione. I salvagente conformi ai D.M. 20/04/1978 e 03/12/1981, possono continuare ad essere utilizzati a bordo delle unità da diporto fino a quando non si renda necessaria la loro sostituzione, per cattivo stato di conservazione. Possono essere impiegate solo le boette luminose conformi al prototipo approvato dall’Amministrazione in base al D.M. 29/09/1999, n 385.

“Fuochi a mano”

Possono essere impiegati solo fuochi a mano conformi al prototipo approvato dall’Amministrazione in base al D.M. 29/09/1999, n. 387.

“Razzi”

Possono essere impiegati solo razzi a paracadute conformi al prototipo approvato dall’Amministrazione in base al D.M. 29/09/1999, n.387.

“Boette fumogene”

Possono essere impiegate solo boette fumogene conformi al prototipo approvato dall’Amministrazione in base al D.M. 29/09/1999, n. 387.

“Bussola e tabella deviazioni”

Le bussole di nuova installazione devono essere conformi al prototipo approvato dall Amministrazione in base al D.M. 29/09/1999, n. 388. Non vi è l’obbligo di sostituire le bussole già presenti alla data del 02/11/1999, se sono in buono stato di conservazione.

“Carte nautiche”

Sono ammesse quelle appartenenti alla cartografia ufficiale dello Stato Italiano. Analoga prescrizione vale per le carte estere. La cartografia elettronica ECS ( “ Electronic Chart System” ) deve essere del tipo dichiarata conforme dal fabbricante al D.M. 10/07/2002.

“Cassetta pronto soccorso”

Deve rispondere alle caratteristiche previste dal D.M. 25/05/1988 n. 279. Contenitore: di materiale rigido, a chiusura stagna, asportabile e galleggiante; medicinali per uso esterno; disinfettante a base di ammonio quaternario ( un flacone da 250 cc); materiale per medicazione: ammoniaca ( un flacone di vetro scuro ), bende di cambric ( 5 confezioni di varie misure ), cerotto adesivo ( una confezione ), cerotto medicato ( una confezione ), cotone idrofilo ( un pacco da 250 gr ), una forbice comune, una garza idrofila compresse, garza vaselinata compresse ( una confezione ), un laccio emostatico, una stecca per fratture.

“Luci navigazione”

Le unità da diporto marcate CE, devono disporre di luci di navigazione approvate conformi alla Colreg ’72 o CEVNI. Le unità non marcate CE possono impiegare anche luci di navigazione del tipo omologato da un ente tecnico europeo autorizzato.

“Fischi e campane”

Fischi e campane devono essere approvate conformi alla Colreg ’72.

“Riflettore e radar”

Possono essere impiegati solo riflettori radar conformi al prototipo approvato dall’Amministrazione in base al D.M. 29/09/1999, n.386.

“Epirb”

L’apparato deve essere a norma della direttiva sull’equipaggiamento marittimo e marcato con il “timoncino” o approvato dall’ Amministrazione competente. Per l’attivazione è necessario richiedere il codice MMSI ( “Maritime Mobile Service Identify” ) presentando domanda all’Ispettorato territoriale del Ministero delle Comunicazioni.

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